Venerdì 13 giugno, il Comune di Caivano ha emanato un’ordinanza commissariale riguardante l’applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità. Un annoso problema caivanese al quale si riesce a far fronte grazie alla solerzia del Responsabile del settore Ambiente, Francesco Dell’Aversano.
Le situazioni di incuria e di degrado descritte, soprattutto nell’area urbana, concorrono a
rendere precarie le condizioni igienico sanitarie e di salubrità ambientale, aumentando il rischio di propagazione di incendi, con conseguente complessivo danno e pericolo alla salute pubblica e alla sicurezza in generale, oltre a ledere o sminuire l’immagine cittadina.
Dal comunicato del Comune, emergono i seguenti divieti:
DIVIETO di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi dichiarato dalla Regione.
DIVIETO di abbruciamento delle stoppie ed erbe infestanti, anche negli incolti, dal 1° giugno al 20 settembre
DIVIETO di accendere fuochi all’aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m da essi, nonché nei pascoli, e quindi è vietato usare motori o fornelli che producano faville o brace; fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;far brillare mine.
DIVIETO di accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta, meglio note come “lanterne volanti”, dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici a una distanza non inferiore a 1 km dalle superfici boscate e pascoli, salvo eventuali deroghe autorizzate con Ordinanza del Sindaco nel caso di manifestazioni pubbliche, con l’apprestamento di relative misure di prevenzione incendi.
La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione statale e regionale vigente, nonché l’applicazione delle sanzioni penali in caso di violazione delle norme di cui agli artt. 423, 423-bis, 449 e 650 c.p.. Ogni altra violazione relativa alla mancata esecuzione degli interventi di prevenzione – per cui non sia già prevista una specifica sanzione – è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D.lgs. 267/2000.