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Autonomia differenziata, contrari e favorevoli

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Il dibattito sull’autonomia differenziata continua a tenere banco in Italia, spaccando in due il Paese tra contrari e favorevoli alla riforma. Le polemiche non si placano e con esse neanche le preoccupazioni di alcune regioni del Sud, con la Campania sin dall’inizio in prima linea contro il progetto del ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli. I cittadini, soprattutto quelli del Mezzogiorno, cercano risposte a numerosi interrogativi.  “Dopo aver già accolto le richieste delle regioni nel precedente ottalogo, anche le proposte emendative di Anci e Upi sono state ricevute e verranno portate in pre-Consiglio per una valutazione del loro inserimento nel ddl definitivo. Ulteriori proposte potranno essere presentate come proposte emendative, durante l’esame del Parlamento. Per il resto – sottolinea il ministro – anche nelle sedute odierne i lavori si sono svolti sempre con pragmatismo e volontà di cooperare. I quattro principi di rapidità, semplicità, efficienza ed efficacia prefissati fin dalla prima riunione continuano ad essere rispettati da tutti”, ha aggiunto Calderoli.

Dura la presa di posizione della Regione Campania, che in una nota si è espressa con decisione sull’atto: “La Conferenza delle Regioni ha espresso a maggioranza parere favorevole alla bozza Calderoli sull’autonomia differenziata. Le regioni con governi di centrodestra hanno votato un disegno di legge contro il Sud e contro la Costituzione. Hanno votato contro la bozza la Campania, l’Emilia Romagna, la Toscana e la Puglia, ribadendo che prima di tutto occorre garantire diritti basilari, universali ed essenziali in modo uniforme a tutti i cittadini italiani. Amareggia che le altre regioni del Sud, con governo di centrodestra, abbiano fatto prevalere logiche di partito, allineandosi alle posizioni leghiste e nordiste, a danno delle comunità meridionali”.La finalità del disegno di legge – come si legge nell’art. 1 – è definire “i principi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione,
nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione”.

“L’attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all’articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un’equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali”. 

Relativamente alla questione tanto discussa dei LEP, l’articolo 3 del disegno di legge stabilisce che “ai fini dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e i relativi costi e fabbisogni standard sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nelle materie o ambiti di materie indicati con legge”. Per quanto riguarda l’attribuzione delle risorse, l’articolo 5 stabilisce che “le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l’esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall’intesa di cui all’articolo 2. Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell’economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali”.

L’articolo 8, poi, in riferimento alle clausole finanziarie stabilisce che “dall’applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni standard è attuato nel rispetto dell’articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196., e degli equilibri di bilancio”. I “LEP” sono i livelli essenziali di prestazione su cui calcolare i trasferimenti di fondi dallo Stato ad una singola regione. L’articolo 117 secondo comma, lettera m) della Costituzione vuole che vengano garantiti su tutto il territorio nazionale. Il compito della loro definizione spetta esclusivamente allo Stato.

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