Economia e Finanza

UE, finalmente chiarezza sulle commissioni di performance

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Pianificare un investimento prevede anzitutto una analisi dei costi, probabilmente il fattore decisivo nell’orientamento delle scelte di un risparmiatore. A questo punto le commissioni di performance, altrimenti dette performance fees, sono una voce di costo variabile e complessa per il risparmiatore, dal momento che, in alcuni casi, possono disallineare l’interesse dell’investitore rispetto a quello del gestore, creando così un inventivo delle dinamiche di azzardo morale. Da questo presupposto però è bene notare che l’ESMA, ovvero l’Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati, in tempi recenti ha pubblicato un consultation paper con all’interno delle linee guida in materia di commissioni di performance. Era una nota attesa da tempo e puntualmente arrivata a seguito di una mappatura voluta da ESMA stessa tra le varie Autorità di vigilanza nazionali, per meglio comprendere lo stato delle cose negli Stati membri dell’Unione Europea.

Un passaggio necessario reso ancora più necessario dalla distribuzione cross-border dei fondi UCITS. Solo in Italia, per fare un esempio, vengono investiti 1.000 miliardi circa di euro in fondi aperti, 780 invece sono di diritto estero e oltre 300 invece vengono gestiti in fondi di diritto estero da società italiane. Banca Italia ha posto dei limiti stringenti in materia di commissioni di performance, nella speranza di ridurre le applicazioni improprie, ma determinate tutele sono state ignorate dalla maggioranza dei risparmiatori italiani, a fronte della prevalenza di strumenti di diritto estero. Le differenze più importanti con il diritto dei paesi di domicilio dei fondi riguardano la relativa frequenza minima di calcolo e la cristallizzazione delle commissioni di performance e alla coerenza, sempre necessaria, tra le varie tipologie di commissioni e l’obiettivo di investimento del fondo.

La prassi assai diffusa, cioè quella di caricare commissioni su base trimestrale o mensile, ha creato alcuni casi paradossali, dal momento che il risparmiatore deve pagare commissioni anche su gestioni da risultato negativo. Proprio per questo ESMA, basando tutto il suo lavoro sul documento IOSCO (Organizzazione Internazionale delle Commissioni sui Valori Mobiliari) ha impostato dei principi, che investono cinque punti: i metodi di calcolo delle commissioni, la coerenza tra le commissioni e gli obiettivi, ivi comprese le strategie e la policy del fondo di investimento, la frequenza per la cristallizzazione e il pagamento delle commissioni di performance, le circostanze in cui dovrebbe essere corrisposta una commissione di performance, la pubblicazione e la comunicazione dei modelli di applicazione della commissione di performance.

Vengono così specificati gli elementi minimi da includere, come per esempio può essere un indicatore di riferimento per misurare la performance relativa del fondo ed il periodo di valutazione della stessa. Per quel che riguarda la coerenza tra commissioni di performance e obiettivi del fondo vengono suddivisi i commenti in relazione alla tipologia di fondo d’investimento: absolute returns e relative returns. Per ambedue le tipologie viene ribadito il principio di coerenza tra obiettivo del fondo e parametro di riferimento e altresì viene specificato che le commissioni di performance debbano essere al netto dei costi. Viene specificata inoltre che la performance deve essere valutata e remunerata in base ad un tempo coerente col periodo di detenzione dell’investitore del fondo stesso e che le commissioni devono essere strutturate in maniera da assicurare un non incentivo al rischio per il gestore e, di conseguenza, per l’investitore.  L’ultima sezione è dedicata alla trasparenza nei confronti degli investitori, sia in fase ex-ante (ancora e soprattutto attraverso il KIID) che ex-post dell’investimento.

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